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29/06/2011 - Zainetto. Spetta la tassazione al 12,50% ma solo sui rendimenti.

E’ stata pubblicata il giorno 24 giugno 2011 la sentenza n. 13642 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:
a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, co.1, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12.50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985;
b) per gli importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, co. 1. Lett. a).”.

Questo principio è stato emesso in una causa promossa da un pensionato Enel, ma riteniamo che sia applicabile ai pensionati del Banco di Napoli, atteso che nella motivazione della sentenza, le SS.UU. hanno fatto esplicito riferimento alle decisioni della Sezione Tributaria della stessa Cassazione riguardanti gli zainetti del fondo Banco di Napoli.
Detto questo, va evidenziato che, in astratto, il principio in questione può ritenersi favorevole per il contribuente, considerato che sottrae al rigore della tassazione separata gli importi relativi al rendimento dei contributi e versamenti eseguiti durante la vita lavorativa da ciascun interessato e dal datore di lavoro; rendimento che, per alcuni Fondi, è spesso di notevole importo.
Per effetto di questa decisione le Commissioni Tributarie e la stessa Sezione Tributaria della Cassazione dovranno attenersi al principio di diritto ora enunciato, man mano che le cause andranno a decisione.
Sta di fatto, però, che, per quanto riguarda lo zainetto erogato dal Fondo di Previdenza Complementare dei dipendenti del Banco di Napoli, all’interno del FIP non sussistevano conti individuali con l’evidenziazione dei relativi rendimenti sicché è estremamente improbabile che si possa individuare, all’interno di ciascuno zainetto, quanta parte sia riferibile al capitale e quanta al rendimento di esso.

Avv. Franco D’Acunto e Avv. Antonio Marra de Scisciolo

Coloro che hanno fatto ricorso e che hanno ancora i giudizi in corso, verranno informati dell'esito, via via che le cause passeranno in decisione.

In allegato la sentenza
Continua...